Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi non Proposti in Appello
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una strategia difensiva attenta e precisa. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale: non si possono sollevare questioni nuove in sede di legittimità. Quando questo accade, il risultato è quasi sempre un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso per capire gli errori da evitare.
I Fatti del Caso: Una Contestazione Tardiva
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, attraverso il suo difensore, lamentava un unico motivo: l’eccessività della pena che gli era stata inflitta. Tuttavia, questa specifica doglianza non era mai stata sollevata nel precedente atto di appello, con cui si era contestata la sentenza di primo grado. La difesa ha quindi tentato di introdurre un argomento nuovo direttamente davanti ai giudici di legittimità.
La Decisione della Corte e il Principio del Devoluto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: l’effetto devolutivo dell’appello. Questo principio stabilisce che il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo sui punti della sentenza che sono stati specificamente criticati nell’atto di impugnazione. Di conseguenza, se un argomento non viene proposto in appello, il giudice non ha il potere di esaminarlo. Questo preclude la possibilità di presentarlo per la prima volta in Cassazione.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile È Stato Dichiarato
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi chiari e consolidati nella giurisprudenza.
1. Il Divieto di Proporre Motivi Nuovi in Cassazione
La motivazione principale del rigetto risiede nel fatto che la questione dell’eccessività della pena non era stata devoluta alla cognizione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ricordato che non possono essere dedotte in Cassazione questioni sulle quali il giudice d’appello ha correttamente omesso di pronunciarsi proprio perché non gli erano state sottoposte. Citando precedenti sentenze, la Corte ha rafforzato il concetto che l’ambito del giudizio di Cassazione è limitato alle censure già mosse nei gradi di merito. Introdurre nuovi temi in questa fase finale del processo costituisce una violazione delle regole procedurali che porta inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
2. La Genericità del Motivo Presentato
Oltre al vizio procedurale, la Corte ha rilevato un ulteriore difetto: il motivo era “assolutamente generico”. Il ricorrente non si era confrontato in modo specifico con le argomentazioni della sentenza di primo grado che avevano portato alla determinazione della pena. Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico e criticare puntualmente le parti della decisione che si ritengono errate. Una lamentela vaga e non argomentata non soddisfa i requisiti di legge e viene considerata, anche per questo, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per una Difesa Efficace
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale: la strategia processuale deve essere definita sin dal primo grado di giudizio e sviluppata compiutamente in appello. Non è possibile “riservare” argomenti per la Cassazione. Ogni doglianza deve essere sollevata tempestivamente e nel modo corretto. Un ricorso in Cassazione deve concentrarsi sui vizi della sentenza d’appello, basandosi sui motivi già discussi. In caso contrario, il rischio concreto non è solo quello di vedere la propria istanza respinta, ma anche di subire una condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
No, in base al principio dell’effetto devolutivo dell’appello, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni che non siano state sottoposte al giudice d’appello. Introdurre motivi nuovi in sede di legittimità porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non si confronta in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a una lamentela vaga senza indicare chiaramente le ragioni di diritto o di fatto per cui la decisione sarebbe errata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel processo penale, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44130 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44130 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BAGNO A RIPOLI il 20/09/1983
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena è inammissibile in quanto non proposto in appello; a tale proposito si deve ricordare che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316 – 01); inoltre, il motivo è assolutamente generico, non essendosi confrontato in alcun modo con la sentenza di primo grado;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.