Ricorso inammissibile: quando l’impugnazione è generica
Recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: per essere valido, un ricorso deve contenere motivi specifici e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. In caso contrario, il risultato è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese. Analizziamo insieme un’ordinanza che illustra perfettamente questa dinamica.
I Fatti del Caso
Due soggetti avevano presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’obiettivo era ottenere una riforma della decisione di secondo grado, che li vedeva soccombenti. Tuttavia, la loro impugnazione non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: Focus sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 10/11/2023, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti. La decisione si fonda su una valutazione netta del contenuto dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici di legittimità, i motivi addotti dai ricorrenti erano privi dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha evidenziato come le censure mosse alla sentenza della Corte d’Appello fossero del tutto generiche. In sostanza, i ricorrenti si erano limitati a riproporre le medesime questioni già sollevate e discusse nel giudizio d’appello. La Suprema Corte ha sottolineato che tali questioni erano state “puntualmente vagliate e disattesi” dai giudici di merito, i quali avevano fornito una motivazione completa e priva di vizi logici.
Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, presentare un’impugnazione che non si confronta specificamente con le ragioni esposte nella decisione precedente, ma si limita a riaffermare la propria tesi, è un’operazione destinata al fallimento. Tale approccio rende il ricorso inammissibile perché non attacca concretamente il provvedimento contestato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere un ricorso per cassazione in modo tecnicamente ineccepibile. È essenziale che l’atto individui con precisione i vizi della sentenza impugnata, siano essi violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione. Limitarsi a una critica generica o alla riproposizione di argomenti già sconfitti equivale a presentare un ricorso sterile, che non solo non porterà al risultato sperato, ma comporterà anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere critiche specifiche e pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
È possibile presentare in Cassazione le stesse argomentazioni del giudizio d’appello?
No, non è sufficiente. Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici che critichino la decisione della Corte d’Appello per violazione di legge o vizi di motivazione. La semplice riproposizione delle stesse tesi, senza un confronto critico con la sentenza impugnata, rende il ricorso generico e quindi inammissibile.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6895 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6895  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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