Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Sentenza
L’ordinamento giuridico prevede diversi gradi di giudizio per garantire una giustizia equa. Tuttavia, l’accesso alla Corte di Cassazione, l’organo supremo, è soggetto a regole precise. Un esempio chiaro ci viene fornito da una recente ordinanza che ha dichiarato un ricorso inammissibile, ribadendo i limiti del giudizio di legittimità. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché non basta essere in disaccordo con una sentenza per ottenere una revisione dalla Cassazione.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver visto confermata la sua condanna dalla Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, contestando sia la valutazione della sua responsabilità sia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorso si basava su una serie di critiche rivolte alla decisione dei giudici di merito.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, di natura procedurale. Dichiarare un ricorso inammissibile significa che le censure sollevate non possiedono le caratteristiche richieste dalla legge per essere esaminate in quella che viene definita “sede di legittimità”.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha fornito una motivazione chiara e lineare. I motivi del ricorso non erano idonei a superare il vaglio di ammissibilità per le seguenti ragioni:
1. Motivi Meramente Riproduttivi: Le argomentazioni presentate dall’imputato non erano originali, ma si limitavano a riproporre le stesse censure e doglianze già esaminate e respinte in modo approfondito e con argomenti giuridicamente corretti dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono semplicemente ripresentare le stesse difese.
2. Limiti del Giudizio di Legittimità: La Corte ha ribadito il suo ruolo. Non è suo compito riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Il suo sindacato si concentra esclusivamente sulla corretta applicazione delle norme di legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta coerente, puntuale e priva di manifeste incongruenze logiche.
3. Insindacabilità del Giudizio sulle Attenuanti: Anche la critica relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata respinta, poiché la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione in termini tali da renderla non criticabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. In primo luogo, la sentenza di condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi specifici della sentenza impugnata (violazione di legge o vizi di motivazione) e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo giudizio sui fatti.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito, e quindi non consentiti in sede di legittimità.
Cosa significa che la Cassazione giudica in “sede di legittimità”?
Significa che il suo compito non è riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6054 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6054 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
4
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GAGLIANO DEL CAPO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla responsabilit del fatto contestato attese le considerazioni spese al paragrafo 1 della sentenza gravata, sia ordine al negato riconoscimento delle generiche, motivato in termini tali da rendere il rela giudizio insindacabile in questa sede ( paragrafo 2)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2024.