Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44688 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44688 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
Considerato che il primo motivo proposto, con il quale è stata dedotta violazione di norme processuali, è del tutto reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la logica e persuasiva della Corte di appello sul tema, è bene precisare, non dell’omessa traduzione di atti del procedimento, ma dell’omessa notifica al ricorrente di atti effettivamente tradotti a caus dell’irreperibilità dello stesso, in assenza di qualsiasi confronto con la puntual motivazione della Corte di appello sul primo motivo di appello; atteso che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza (punto 2 pag. 3), che ha chiarito come non vi sia stato sul punto alcuna eccezione della difesa e non risulta in alcun modo riscontrata la presenza dei testimoni in aula per come evocata, in modo ripetitivo, dal ricorrente anche in questa sede;
atteso che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in modo generico ed aspecifico in ogni sua forma perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, o in ordine alla sussistenza dei delitti ascritti all’imputato è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati errneneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 14839 del 20/06/1977, Trucco, Rv. 137313), risolvendosi in sostanza in una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del
24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, clep. 2017, RAGIONE_SOCIALE Gumina, Rv. 26921701; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01).;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 settembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente