Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che questo sia redatto con precisione e specificità. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità venga trattato dalla Suprema Corte, con conseguenze significative per il ricorrente. Questo caso evidenzia l’importanza di confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, anziché limitarsi a riproporre le proprie argomentazioni.
Il Caso in Esame: Un Appello Carente
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, condannato nel grado precedente, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione per contestare la propria responsabilità penale. Tuttavia, come vedremo, l’atto di impugnazione presentava delle carenze strutturali che ne hanno decretato l’immediato rigetto.
I Motivi del Ricorso Inammissibile secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su due argomentazioni principali. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico. Non si confrontava in modo specifico con le motivazioni della sentenza d’appello, limitandosi a contestare la responsabilità dell’imputato senza evidenziare manifeste illogicità nel ragionamento dei giudici di merito.
In secondo luogo, il ricorrente aveva introdotto per la prima volta in Cassazione un motivo relativo alla ‘particolare tenuità del fatto’. Questo punto non era stato sollevato nel precedente giudizio d’appello. La Corte ha ribadito che non è possibile presentare motivi nuovi in sede di legittimità. Inoltre, i giudici hanno osservato che la sentenza impugnata, negando le circostanze attenuanti generiche, aveva implicitamente già escluso la possibilità di applicare la particolare tenuità del fatto.
Le Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Al contrario, comporta oneri significativi per chi lo ha proposto. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle difese già svolte, ma deve essere un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende impugnare, evidenziandone i vizi logici o giuridici. La Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso in esame mancasse di questa specificità, risultando vago e non pertinente rispetto al contenuto della decisione della Corte d’Appello. La censura relativa alla ‘particolare tenuità del fatto’ è stata considerata tardiva, in quanto doveva essere sollevata nel grado di merito per poter essere valutata. La decisione della Corte, quindi, rafforza la funzione del giudizio di legittimità come controllo sulla corretta applicazione della legge e non come un terzo grado di giudizio sul fatto.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sull’onere di diligenza nella redazione degli atti di impugnazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile e le relative sanzioni, è essenziale che i motivi siano specifici, pertinenti e che si confrontino direttamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Non è sufficiente dissentire dalla decisione; è necessario dimostrare, con argomenti giuridici solidi, perché quella decisione è errata. La sentenza ribadisce che la Corte di Cassazione non è una sede per riesaminare i fatti, ma per controllare la legittimità delle decisioni dei giudici di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con i contenuti della sentenza impugnata, non evidenziava manifeste illogicità nelle argomentazioni di quest’ultima e risultava quindi generico.
È possibile sollevare per la prima volta in Cassazione la questione della ‘particolare tenuità del fatto’?
No, la Corte ha stabilito che tale motivo di ricorso non poteva essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità, in quanto non era stato proposto nel precedente grado di appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6148 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6148 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 19/03/1983
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il ricorso, nel contestare la responsabilità di COGNOME per il reato ascritt non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata e non evidenzia manifeste illogicità nelle sue argomentazioni;
ritenuto, inoltre, che il motivo di ricorso concernente la particolare tenuità del fatto è stato dedotto in appello e che, comunque la sentenza impugnata sviluppa implicitamente argomentazioni che ne giustificano il rigetto, con gli argomenti che adduce a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche, mentre nel ricorso non vengono addotti specifici elementi di valutazione a sostegno della richiesta;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ella somma di euro tremila in favore della cassa delle bmmende.
Così de so il 13 dicembre 2024
Il Con
NOME
Il Presidente
NOME COGNOME