Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato a Fallire
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione. Quando un ricorso inammissibile viene presentato, non solo non si ottiene una revisione del merito della vicenda, ma si va incontro a precise conseguenze economiche. Analizziamo come la Suprema Corte ha valutato i motivi presentati da un imputato, fornendo indicazioni preziose sulla specificità richiesta negli atti di impugnazione.
I Fatti del Processo
Il caso origina da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha basato la sua impugnazione in Cassazione su due principali doglianze:
1. L’inutilizzabilità della ricognizione dibattimentale: secondo la difesa, il riconoscimento effettuato dalla persona offesa durante il processo non sarebbe stato valido.
2. La mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche: si contestava al giudice di merito di non aver concesso una riduzione di pena sulla base di elementi favorevoli all’imputato.
La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a valutare non i fatti, ma la correttezza giuridica delle argomentazioni e la loro ammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. Tale decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese del procedimento e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione sottolinea la severità con cui vengono trattati i ricorsi che non rispettano i criteri di specificità e fondatezza richiesti dalla legge.
Le Motivazioni della Sentenza: Oltre la Semplice Ripetizione
L’analisi delle motivazioni è cruciale per capire il rigore della Corte.
Il Primo Motivo: La Reiterazione delle Argomentazioni
La Corte ha liquidato il primo motivo di ricorso definendolo una “pedissequa reiterazione” di quanto già discusso e respinto dalla Corte d’Appello. In sostanza, l’imputato non ha formulato una critica specifica e argomentata contro la sentenza di secondo grado, ma si è limitato a riproporre le stesse identiche obiezioni. I giudici di legittimità hanno ricordato che la Corte d’Appello aveva già correttamente sottolineato come la ricognizione fosse solo uno dei tanti elementi probatori a carico dell’imputato. Un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito, ma deve evidenziare vizi di legge o di logica nella decisione impugnata, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Il Secondo Motivo: Le Attenuanti Generiche e la Discrezionalità del Giudice
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: nel negare la concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi. Se tale motivazione è esente da illogicità evidenti, come nel caso di specie, la decisione è insindacabile in sede di legittimità. La scelta di valorizzare certi elementi a discapito di altri rientra nella discrezionalità del giudice del merito, che in questo caso è stata esercitata correttamente.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza offre due lezioni pratiche di grande importanza. In primo luogo, un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una mancanza di specificità: non basta ripetere ciò che è già stato detto, ma è necessario costruire una critica puntuale e giuridicamente fondata contro la sentenza che si intende impugnare. In secondo luogo, la contestazione sul diniego delle attenuanti generiche ha successo solo se si riesce a dimostrare un’evidente illogicità nel ragionamento del giudice, un compito tutt’altro che semplice. Per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative sanzioni, ogni ricorso deve quindi rappresentare un vero e proprio dialogo critico con la decisione precedente, non un suo sterile eco.
Perché il motivo di ricorso sulla inutilizzabilità della ricognizione è stato respinto?
È stato respinto perché considerato una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione di argomenti già presentati e respinti in appello, senza fornire una nuova e specifica critica alla sentenza impugnata. La Corte ha inoltre evidenziato che la ricognizione era solo uno tra molteplici elementi probatori.
Con quale motivazione la Corte ha confermato il diniego delle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto la decisione del giudice di merito esente da ‘evidenti illogicità’. Ha ribadito il principio secondo cui il giudice, nel negare le attenuanti, non deve analizzare tutti gli elementi dedotti, ma è sufficiente che motivi la sua scelta basandosi su quelli ritenuti decisivi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41781 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41781 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a BNI OUKIL( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l’inutilizzabilità della ricognizione dibattimentale effettuata dalla persona offesa, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 6 della sentenza impugnata (ove correttamente il giudice di appello specifica che la suddetta ricognizione è solo uno tra i plurimi dati probatori che consentono di attribuire la penale responsabilità dell’odierno ricorrente per i fatti a lui ascritti), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente