Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Il percorso giudiziario può essere complesso e presentare ostacoli procedurali determinanti. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, una situazione in cui la Corte di Cassazione non entra nemmeno nel merito della questione, respingendo l’impugnazione per vizi di forma o di sostanza. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi possano portare a questa drastica conclusione, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Roma. L’imputato, ritenendo la decisione ingiusta, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, la difesa contestava l’attendibilità di un’individuazione fotografica che era stata alla base della condanna e la mancata valutazione di riscontri esterni a tale prova. La difesa sosteneva che il giudice di merito non avesse adeguatamente ponderato tutti gli elementi a disposizione.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto all’imputato nel merito, ma semplicemente che il ricorso non possedeva i requisiti necessari per essere esaminato. La Suprema Corte ha agito come “giudice della legge”, verificando che l’impugnazione fosse stata presentata correttamente, e in questo caso ha riscontrato due vizi fatali che ne hanno precluso l’analisi.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi fondamentali.
In primo luogo, ha qualificato i motivi del ricorso come una “pedissequa reiterazione” di quelli già presentati e respinti dalla Corte di Appello. In altre parole, la difesa si è limitata a riproporre le stesse identiche argomentazioni, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza d’appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve attaccare la logica e la correttezza giuridica della decisione impugnata, non limitarsi a ripetere doglianze generiche. Questo rende il ricorso non specifico e solo “apparente”.
In secondo luogo, la Corte ha evidenziato un errore procedurale cruciale. La difesa aveva sollevato la questione dell’assenza in atti della fotografia utilizzata per l’individuazione. Tuttavia, questo specifico punto non era mai stato dedotto come motivo di appello nel precedente grado di giudizio. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce, a pena di inammissibilità, che non si possono sollevare in Cassazione questioni non prospettate in appello. La Corte ha quindi ritenuto la censura tardiva e, pertanto, inammissibile, aggiungendo che, alla luce degli altri elementi emersi nel giudizio abbreviato, la questione non sarebbe comunque stata decisiva.
Le Conclusioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. La sentenza della Corte di Appello è diventata definitiva, e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità. Per questo motivo, deve essere redatto con estrema perizia tecnica, individuando con precisione i vizi della sentenza impugnata e non limitandosi a una sterile ripetizione di argomenti già vagliati e respinti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile principalmente perché i motivi presentati erano una semplice e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e respinti in appello, mancando quindi del requisito della specificità necessario per criticare la sentenza impugnata.
È possibile sollevare una nuova questione per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che una censura, come l’assenza della foto agli atti, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità se non è stata precedentemente presentata come motivo di appello, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4972 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4972 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 14/05/1990
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità dell’individuazione fotografica e mancata valutazione di riscontri esterni alla stessa, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che invero la Corte d’appello alle pag. 5 della sentenza impugnata ha indicato con congrua motivazione le ragioni in forza delle quali il riconoscimento fotografico operato dagli agenti de lge ritenersi attendibile;
peraltro, quanto al diverso profilo dell’assenza in atti della foto – privo di decisività alla luce degli elementi individualizzanti sul punto acquisiti tatti acquisi a seguito del giudizio abbreviato)- non è consentito in sede di legittimità poichè la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024