Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14932 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14932 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PISTOIA 11 13/05/2000
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la elazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
in relazione al giudizio di equivalenza tra le opposte circostanze, è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che
sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo
ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto
(Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda, in
particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
che, tale motivo peraltro – nella parte in cui contesta il riconoscimento delle
ritenute aggravanti – non ha costituito oggetto dei motivi di appello, sicché non è
consentito in questa sede per violazione della catena devolutiva;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025
Il Gonsigliere Estensore
COGNOME Il Presid te