Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29136 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29136 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANDURIA il 03/05/1993
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. n.14124/25
Ritenuto che il primo motivo afferente la prova del dolo e le ragioni dell’allontanamento concernendo l’apprezzamento del materiale probatorio,
investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Lecce Sezione dist. di Taranto’ che ha fornito una congrua e adeguata
motivazione in merito all’accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo
cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua
durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le
modalità del fatto in ragione della durata dell’evasione, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono
suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che anche le censure in merito all’eccessività della pena e al diniego delle attenuanti generiche appaiono riproduttive dei motivi di appello, respinti con motivazione adeguata, in considerazione dei numerosi e gravi precedenti penali apprezzati, in modo non illogico, quali indici di una maggiore pericolosità dell’imputato;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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