Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e frequenti nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione. Significa che l’impugnazione non supera il vaglio preliminare e non viene nemmeno discussa nel merito. L’ordinanza che analizziamo oggi offre un esempio lampante di questa situazione, chiarendo i limiti invalicabili del giudizio di legittimità e le conseguenze per chi li ignora.
Il caso riguarda un imputato che, dopo la condanna in secondo grado, ha presentato ricorso alla Suprema Corte. Tuttavia, come vedremo, l’atto non introduceva nuovi elementi di diritto, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, trasformando di fatto il ricorso in un tentativo, non consentito, di ottenere un terzo giudizio di merito.
Il Percorso Processuale: dall’Appello alla Cassazione
La vicenda giudiziaria trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha deciso di giocare l’ultima carta a sua disposizione: il ricorso per cassazione. Questo strumento, tuttavia, è governato da regole molto rigide, come evidenziato dalla decisione finale.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha presentato diversi motivi di ricorso. L’analisi della Suprema Corte ha però rivelato una caratteristica comune a tutti: essi non erano altro che una ‘pedissequa ripetizione’ degli argomenti già esposti e dettagliatamente analizzati nel giudizio d’appello. In pratica, l’atto di ricorso era una copia del precedente atto di appello, senza un reale confronto critico con le motivazioni della sentenza di secondo grado.
Il Concetto di Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale. Il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo scopo non è rivalutare i fatti o stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente, compito che spetta ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione svolge uno ‘scrutinio di legittimità’, ossia verifica che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
La Violazione dell’Art. 606 c.p.p.
Presentare motivi che sono la mera riproduzione di quelli d’appello, ignorando le risposte fornite dal giudice precedente, trasforma l’impugnazione in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul fatto. Questa pratica è espressamente vietata dall’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, che sancisce l’inammissibilità di ricorsi che propongono questioni diverse da quelle strettamente legate a violazioni di legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con una motivazione tanto sintetica quanto ineccepibile, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno spiegato che, nonostante l’atto fosse formalmente intitolato ‘ricorso’ e contenesse riferimenti a norme di legge, nella sostanza si configurava come un appello mascherato. Le questioni sollevate non appartenevano al perimetro del giudizio di legittimità.
La Corte ha rilevato che i motivi presentati non si confrontavano realmente con la sentenza impugnata, ma la ignoravano, riproponendo doglianze che avevano già ricevuto una ‘adeguata risposta’. Questo comportamento processuale ha portato a una inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione sottolinea un’importante lezione per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: è fondamentale strutturare il ricorso come una critica puntuale alla sentenza di secondo grado, evidenziando specifici errori di diritto e non limitandosi a riproporre le proprie tesi fattuali. L’esito del caso in esame è stato severo: oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutti i motivi presentati costituivano una ‘pedissequa ripetizione’ degli argomenti già affrontati e respinti nella sentenza della Corte d’Appello, senza confrontarsi con le motivazioni di quest’ultima.
Cosa significa che il ricorso per cassazione non può esaminare il merito della questione?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del processo per decidere nuovamente sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione della sentenza impugnata (controllo di legittimità).
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso non consentito dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10538 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10538 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIMINI il 30/08/1982
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che tutti i motivi costituiscono pedissequa ripetizione di argomenti già affrontati nell’appello (il primo ed il secondo motivo del ricorso in cassazione trovando entrambi riflesso nel primo motivo d’appello, gli ulteriori essendo trattati nello stesso ordine), come sintetizzati nella sentenza di secondo grado, avendo ivi ottenutb adeguata risposta, con la quale i motivi stessi non si confrontano realmente; considerato che in sostanza, a dispetto del nome ‘ricorso’ e dei riferimenti all’art. 606 cod. proc. pen., ci si trova al cospetto di un atto che, con logica dell’appello, propone in cassazione questioni che non pertengono allo scrutinio di legittimità e sono pertanto non consentite in questa sede ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.