Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede una strategia legale precisa e attenta ai limiti imposti dalla legge. Un errore comune, che può costare caro, è quello di riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte nei gradi di giudizio precedenti. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Suprema Corte, sottolineando la distinzione fondamentale tra questioni di fatto e questioni di diritto.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un individuo contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Il fulcro della difesa del ricorrente si basava su un unico motivo: la presunta natura puramente civilistica della vicenda, che a suo avviso era stata erroneamente trattata in sede penale. Questa stessa argomentazione era già stata presentata e rigettata durante il processo di appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha troncato sul nascere le aspettative del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene netta, si fonda su principi procedurali ben consolidati.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali che definiscono i confini del suo intervento.
1. La Genericità e Ripetitività delle Censure
Il primo motivo di inammissibilità risiede nel carattere ‘aspecifico’ del ricorso. I giudici hanno evidenziato come le argomentazioni presentate non fossero altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente non ha introdotto nuovi profili di violazione di legge, ma ha semplicemente chiesto alla Cassazione di riesaminare le stesse identiche questioni, sperando in un esito diverso. Questo approccio è contrario alla funzione stessa del giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito.
2. L’Invasione nel Merito dei Fatti
Il secondo e cruciale punto riguarda la natura del ricorso, ‘articolato esclusivamente in fatto’. Il ricorrente, di fatto, chiedeva alla Corte di Cassazione di effettuare una ‘rilettura degli elementi di fatto’ che avevano portato alla decisione impugnata. Questo tipo di valutazione è precluso alla Suprema Corte. Il suo compito, nel giudizio di legittimità, è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge, non ricostruire o reinterpretare come si sono svolti gli eventi. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti equivale a muoversi al di fuori dei poteri concessi alla Corte, rendendo inevitabilmente il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È inutile e controproducente limitarsi a ripetere le argomentazioni già sconfitte in appello. Un ricorso efficace deve individuare specifici vizi di legittimità, ovvero errori nell’applicazione o interpretazione della legge da parte del giudice precedente. Chiedere alla Suprema Corte di agire come un giudice di merito, rivalutando prove e fatti, è una strategia destinata al fallimento. Inoltre, come dimostra il caso in esame, un ricorso inammissibile non comporta solo la conferma della decisione precedente, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici per il ricorrente, quali le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era ‘aspecifico’, limitandosi a ripetere le stesse censure già respinte dalla Corte d’Appello, e perché si basava su una richiesta di rivalutazione dei fatti, attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Qual è la differenza tra un giudizio di merito e un giudizio di legittimità?
Il giudizio di merito (primo grado e appello) analizza e valuta i fatti e le prove per decidere la controversia. Il giudizio di legittimità (Cassazione) non riesamina i fatti, ma controlla solo che i giudici precedenti abbiano correttamente applicato le norme di diritto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43752 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43752 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per vizio motivazione nella parte in cui è stata esclusa la rilevanza meramente civilistica della vicend aspecifico perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di me (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione). Il ricorso è, inoltre, articolato esclusivam fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estran della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione fatti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
Il Consrgliere estensore –
Il Presidente