Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato nel nostro ordinamento. Comprendere i motivi che portano a una tale decisione è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario, poiché evidenzia i rigorosi requisiti di specificità e pertinenza richiesti per un’impugnazione efficace. Questo caso specifico riguarda un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello, ritenuto dalla Suprema Corte privo dei presupposti per essere esaminato nel merito.
I Fatti del Processo
Un soggetto, già condannato dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali. Il primo motivo contestava il riconoscimento della recidiva, sostenendo che i precedenti penali non fossero sufficientemente specifici da giustificarla. Il secondo motivo criticava il giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti, ritenendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente bilanciato gli elementi a favore dell’imputato.
La difesa, in sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare delle valutazioni che erano già state compiute e motivate dai giudici dei gradi precedenti.
Ricorso Inammissibile per Genericità dei Motivi
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo di ricorso inammissibile perché lo ha considerato una semplice riproposizione delle argomentazioni già presentate e respinte in appello. La giurisprudenza è costante nell’affermare che un ricorso per cassazione non può essere una ‘fotocopia’ dell’atto di appello. Deve, invece, contenere una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata, evidenziando gli errori di diritto o i vizi logici della motivazione. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che il ricorrente non avesse assolto a questa funzione critica, limitandosi a ripetere doglianze già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte d’Appello.
Il Limite al Sindacato sul Giudizio di Comparazione
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato e, di conseguenza, ha contribuito a rendere il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione e il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo giudizio non può essere oggetto di una nuova valutazione da parte della Corte di Cassazione, che svolge un sindacato di legittimità e non di merito. L’intervento della Suprema Corte è ammesso solo qualora la motivazione della sentenza impugnata sia palesemente illogica, arbitraria o del tutto assente. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sufficiente per giustificare l’equivalenza tra le circostanze, la decisione è stata considerata incensurabile.
Le motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione su principi consolidati. In primo luogo, ha sottolineato che i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono risolversi in una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già vagliati. Un ricorso efficace deve dialogare criticamente con la sentenza impugnata, non ignorarla. In secondo luogo, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 10713/2010), ha confermato che il giudizio di comparazione delle circostanze è insindacabile in sede di legittimità se supportato da una motivazione adeguata, anche qualora si limiti a indicare l’equivalenza come la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un monito importante sulla necessità di redigere atti di impugnazione tecnicamente validi. Dichiarare un ricorso inammissibile non è un mero formalismo, ma la conseguenza della violazione di regole processuali precise. Le implicazioni pratiche per il ricorrente sono significative: non solo la sentenza di condanna diventa definitiva, ma scatta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. Questo caso insegna che per accedere al giudizio di Cassazione è indispensabile presentare censure nuove, pertinenti e capaci di evidenziare un vero errore di diritto, e non un semplice dissenso rispetto alla valutazione dei fatti operata dal giudice di merito.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, ossia si limitano a ripetere argomenti già presentati e respinti nei gradi precedenti, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata.
La Corte di Cassazione può annullare la decisione di un giudice sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti?
No, la Cassazione non può riesaminare questa valutazione, che è una decisione discrezionale del giudice di merito. Può intervenire solo se la motivazione del giudice è manifestamente illogica, arbitraria o del tutto assente, ma non per sostituire la sua valutazione con una diversa.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza validi motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28749 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28749 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazion di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata ove i giudici del merito hann motivato l’applicazione della recidiva sulla base dei numerosi precedenti pena dell’imputato, anche specifici, ritenendo che il fatto per il quale si pr costituisce espressione di un maggiore spessore criminologico) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricors
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutt mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazion tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irr in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024