Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio della Corte di Cassazione, evidenziando la fondamentale distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Un ricorso inammissibile è spesso l’esito per chi tenta di far rivalutare i fatti dalla Suprema Corte, come dimostra questo caso relativo a una condanna per rapina aggravata.
Il Caso in Analisi: un Appello per Rapina Aggravata
I fatti all’origine della vicenda vedono un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di rapina aggravata. Non accettando la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del suo ricorso si concentravano su due aspetti principali: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale e alla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate. In sostanza, il ricorrente proponeva una diversa lettura delle prove raccolte, cercando di ottenere un giudizio differente sull’attendibilità delle fonti di prova.
La Decisione della Suprema Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra sulla natura stessa dei motivi presentati. La Corte ha stabilito che le argomentazioni del ricorrente non erano altro che un tentativo di ottenere una ‘rivalutazione delle risultanze probatorie’. Questo tipo di richiesta, tuttavia, è estranea al ruolo della Cassazione.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi giudicati inammissibili.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che il suo compito, noto come ‘sindacato di legittimità’, è limitato a controllare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Non può, invece, sostituire la propria valutazione dei fatti a quella già compiuta dalla Corte d’Appello, a meno che non vengano evidenziati specifici ‘travisamenti di emergenze processuali’, cioè errori macroscopici nell’interpretazione di una prova decisiva. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e priva di vizi, spiegando le ragioni del suo convincimento sulla base del materiale probatorio disponibile. In particolare, aveva ritenuto attendibile la ricostruzione dei fatti offerta dalle vittime e aveva considerato l’utilizzo di un bastone un mezzo idoneo a minacciare e privare le persone offese della loro capacità di reazione. Poiché il ricorso si limitava a proporre una diversa interpretazione dei fatti, senza individuare vizi procedurali specifici, è stato ritenuto inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si può ridiscutere l’intero processo. Il suo ruolo è quello di garante della corretta applicazione della legge. Per chi intende presentare un ricorso, è fondamentale concentrarsi su questioni di diritto o su vizi di motivazione evidenti e specifici, piuttosto che tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove. Un ricorso basato su ‘doglianze in punto di fatto’ è destinato, come in questo caso, ad essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che spetta ai giudici di primo e secondo grado (giudizio di merito) e non alla Corte di Cassazione, il cui compito è limitato al controllo della corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Quali erano le argomentazioni principali del ricorrente?
Il ricorrente contestava la sua responsabilità penale e la sussistenza delle circostanze aggravanti, proponendo una diversa interpretazione delle prove che era già stata motivatamente respinta dalla Corte d’Appello. Le sue lamentele erano quindi ‘in punto di fatto’ e non ‘in punto di diritto’.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46043 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46043 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TROPEA il 18/01/1987
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti contestate, prospettando un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, sono finalizzati ad ottenere,mediante doglianze in punto4fatto già motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito;
che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, anche rispetto alla sufficienza del materiale probatorio in atti, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato di rapina aggravata contestato (si vedano, in particolare, pagg. 4- 6 sulle ragioni del diniego della rinnovazione alla luce dell’attendibile ricostruzione dei fatti offerta dalle persone offese nonché sull’inverosimiglianza di quella fornita dall’imputato e sull’idoneità dell’utilizzo del bastone al fine di minacciare le vittime e di privarle della capacità di agire);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il P – d:nte