Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19584 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19584 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME 04UMXDF nato il 28/03/1989
avverso la sentenza del 21/09/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE
cFatc -Ta-vviso alle parti;1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME che deduce la violazione di legge per mancanza di una valida procura speciale per l’accesso al “patteggiamento”, è manifestamente infondato, in
quanto, come emerge dalla sentenza (cfr. p. 1) e dal verbale di udienza del 7 luglio 2017, difensore era munito di procura speciale, la cui validità ed efficacia, diversamente da quan
opinato dal difensore, non vengono meno per non essere il verbale di udienza sottoscritto dall’imputato, circostanza che non è prevista dalla legge (cfr. art. 483 cod. proc. pen.), né
fatto che la procura conferisse una generica “facoltà di fare riti alternativi”, locuzion certamente abbraccia anche il “patteggiamento”;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000
euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.