Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma e Condanna alle Spese
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile presentato alla Corte di Cassazione. Con una decisione tanto sintetica quanto incisiva, i giudici supremi non solo hanno respinto l’impugnazione, ma hanno anche posto a carico del ricorrente l’onere delle spese processuali e di una significativa sanzione pecuniaria. Questo caso sottolinea l’importanza fondamentale del rispetto dei requisiti procedurali nell’accesso al terzo grado di giudizio.
Il Fatto in Breve
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino nell’ottobre del 2024. Sperando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, il soggetto si è rivolto alla Corte di Cassazione, l’organo al vertice della giurisdizione ordinaria in Italia. Tuttavia, l’esito non è stato quello auspicato.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria ha un significato tecnico ben preciso: la Corte non è entrata nel merito della questione. In altre parole, non ha valutato se le ragioni del ricorrente fossero fondate o meno, ma si è fermata a un controllo preliminare, riscontrando la mancanza dei presupposti necessari affinché il ricorso potesse essere esaminato.
Le Conseguenze Economiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’ordinanza, infatti, stabilisce due precise condanne a carico del ricorrente:
1. Pagamento delle spese processuali: i costi relativi al procedimento in Cassazione.
2. Versamento di tremila euro: una somma destinata alla Cassa delle ammende, un fondo destinato al finanziamento di progetti di reinserimento sociale per i detenuti.
Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle regole processuali, che congestionano il lavoro della Corte Suprema.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è estremamente concisa e non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, nella prassi della Corte di Cassazione, un ricorso inammissibile è tipicamente tale per vizi che possono includere, ad esempio, la genericità dei motivi, la richiesta di una nuova valutazione dei fatti (non consentita in sede di legittimità), o il mancato rispetto dei termini e delle forme previste dal codice di procedura penale. La decisione secca e la condanna alle spese suggeriscono che il ricorso era affetto da vizi talmente evidenti da non richiedere un’articolata motivazione per essere respinto.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dall’Ordinanza
Questo provvedimento, pur nella sua brevità, offre una lezione fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale, soggetto a regole rigorose. La presentazione di un ricorso non adeguatamente formulato non solo ne determina il fallimento in partenza, ma comporta anche rilevanti conseguenze economiche per il proponente. Pertanto, è essenziale affidarsi a una difesa tecnica specializzata che possa valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per un’impugnazione di legittimità, al fine di evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative sanzioni.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere discusso. La decisione impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del processo e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è sempre prevista in caso di inammissibilità?
Sì, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende è una conseguenza tipica e prevista dalla legge quando un ricorso in Cassazione in materia penale viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24183 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24183 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHIVASSO il 03/01/2000
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
– Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea, con cui è
stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate;
– Ritenuto che il primo ed unico motivo, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla mancata concessione di una pena sostitutiva
ex art. 20-bis, cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che i giudici
merito, sul punto, hanno motivato in maniera logica ed adeguata le ragioni per le quali non hanno ritenuto possibile sostituire la pena detentiva (vd. p. 5
provvedimento impugnato), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici;
– Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/05/2025.