Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23879 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23879 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 08/12/1978
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che i giudici di merito hanno spiegato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, che la condotta ascritta a NOME COGNOME
concretatasi nella violazione della prescrizione, connessa alla misura di prevenzione applicatagli, di non allontanarsi dalla sua abitazione in orario notturno
– integra gli elementi costitutivi, sul piano materiale e psicologico, del delitto sanzionato dall’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
che, a fronte di una statuizione lineare e coerente, COGNOME invoca, da un lato, l’assoluzione
ex art. 129 cod. proc pen., senza, però, indicare le ragioni sottese a
tale richiesta e, dall’altro, l’esclusione dell’aumento di pena per la recidiva che, tuttavia, non è stato applicato;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa
delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025.