Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30726 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30726 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 22/01/1988
avverso la sentenza del 12/11/2024 del TRIBUNALE di LECCO
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOMECOGNOME tramite il suo difensore di fiducia, contesta l’eccessività de pena e il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, rispetto alla senten
applicazione della pena concordata emessa il 12 novembre 2024 dal Tribunale di Lecco, con cui gli è stata applicata la pena di anni 2, mesi 11 di reclusione ed euro 12.400 di multa, in or
ai reati di cui agli art. 110, comma 2, 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4 del d.P.R.
309 del 1990; fatti accertati in Bosisio COGNOME il 19 settembre 2024.
2-bis,
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richi sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della m
sicurezza», profili questi non dedotti e comunque non ravvisabili nel caso di specie.
bis,
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5
cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1’11 aprile 2025.