Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Argomenti non Paga
Nel sistema giudiziario italiano, presentare un ricorso in Cassazione richiede ben più che un semplice disaccordo con la decisione precedente. È necessario sollevare questioni di legittimità specifiche e non limitarsi a ripetere le stesse difese. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce perfettamente perché un ricorso inammissibile rappresenta un esito quasi certo quando le argomentazioni sono una mera replica di quelle già respinte nei gradi di merito. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Fatto: Il Diniego della Continuazione Esterna
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’oggetto centrale della contestazione era il mancato riconoscimento della cosiddetta “continuazione esterna”. Il ricorrente chiedeva, in sostanza, di collegare i reati per cui era stato condannato a un’altra fattispecie criminosa, già oggetto di una sentenza definitiva (passata in giudicato). L’obiettivo era ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, unificando le pene sotto il vincolo di un unico disegno criminoso.
Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già rigettato tale richiesta, fornendo una valutazione motivata. Nonostante ciò, il ricorrente ha deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, proponendo un ricorso basato sulle medesime doglianze.
La Decisione della Corte: la Conferma del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione della continuazione, ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. La Corte ha osservato che la censura proposta dall’imputato era una semplice ripetizione di argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito. In altre parole, il ricorso non presentava nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre una tesi difensiva già sconfitta.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su alcuni principi cardine del giudizio di legittimità. In primo luogo, ha evidenziato come le motivazioni della Corte d’Appello fossero “giuridicamente corrette, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche”. Di fronte a una motivazione così solida, un ricorso in Cassazione non può limitarsi a esprimere un generico dissenso, ma deve individuare vizi specifici, come un’errata applicazione della legge o un difetto logico manifesto nel ragionamento del giudice.
Poiché il ricorso si configurava come una replica sterile, priva di elementi di novità o di critica puntuale alla struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, è stato giudicato privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato nel merito. Di conseguenza, è stata dichiarata l’inammissibilità, che comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila Euro.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso di legittimità non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riproporre all’infinito le stesse questioni di fatto. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che l’impugnazione attacchi la sentenza su profili di pura legittimità, evidenziando errori nell’interpretazione delle norme o vizi logici insanabili. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma aggrava la posizione del ricorrente con l’aggiunta di ulteriori oneri economici. È un monito sull’importanza di una strategia processuale mirata e tecnicamente fondata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre gli stessi argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di legittimità o evidenziare vizi specifici nella sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘continuazione esterna’ nel caso specifico?
La ‘continuazione esterna’ è l’istituto giuridico che il ricorrente chiedeva di applicare per collegare i reati del presente procedimento a un altro reato già giudicato con sentenza definitiva, al fine di ottenere una pena complessiva più favorevole basata su un presunto unico disegno criminoso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37284 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37284 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
q
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura proposta, diretta a contestare valutazione resa nel negare la continuazione esterna relativa al giudicato indica nell’impugnazione, replica argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del meri con considerazioni giuridicamente corrette, puntuali rispetto al portato delle doglianze difens coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 ottobre 2025.