Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20753 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20753 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 23/03/1960
avverso l’ordinanza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
o aliVparti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 03 febbraio 2025, con la quale la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato
la propria incompetenza sulla richiesta di NOME COGNOME di determinazione della pena complessivamente inflitta in relazione a ciascuno dei reati oggetto della
sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 04/07/2022;
Ritenuto che l’ordinamento non prevede altro strumento a disposizione delle parti che vogliano dolersi di una pronuncia di incompetenza che ritengano erronea,
se non la proposizione della relativa eccezione al giudice indicato quale competente al fine di sollecitarlo a sollevare conflitto negativo di competenza;
che l’art. 568, comma 2, cod. proc. pen. esclude espressamente dal novero delle decisioni ricorribili per cassazione quelle sulla competenza che possono dare
luogo a conflitto di competenza ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen.;
che, come affermato da Sez. 5, n. 7401 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv.
285981 – 01, «in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento negativo di competenza va dichiarata con procedura “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anche quando ne venga formalmente denunciata l’abnormità»;
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso- il 08 maggio 2025
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