Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14927 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14927 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a EBOLI il 01/05/1956
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita l relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’illogicità della
motivazione e l’inosservanza della legge penale con riguardo alla sussistenza ed alla quantificazione della provvisionale, è manifestamente infondato perché
inerente ad asserito difetto e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dalla lettura del provvedimento impugnato;
che, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esente da
censure, essendo stato adeguatamente motivato sia il danno economico patito dalle parti civili (dato dalla perdita del corrispettivo rispetto all’immissione tardiva
nel possesso del bene), che il danno morale e la perdita di chance,
tenuto pure conto di interessi e rivalutazione (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della
sentenza impugnata);
che, peraltro,
non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una
provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Rv. 277773 – 02);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre che delle spese sostenute dalla parte civile, che ha presentato tempestive conclusioni.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato della rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenuta nel presente giudizio dalle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME anche nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 2.547,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025 ,