Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28929 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28929 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il 23/09/2000
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto tentato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui si denunzia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’omesso
riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità
del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. – è inammissibile, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, e
puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione esente dal dedotto vizio;
pertanto, il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di
ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882
del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009,
COGNOME e altri, Rv. 243838);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025.