Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17339 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17339 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MADDALONI il 15/04/1984
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta una descrizione incomplet
degli elementi di prova ritenuti rilevanti ai fini della dichiarazione di responsab inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quel
già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in partic pagg. 12-13), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quant
omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche ex
art. 62-bis c.p. e del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato
in presenza (si veda in particolare pag. 14 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità dal momento che non vi sono elementi di valutazione di natura
processuale o extraprocessuali positivamente considerabili e il costante orientamento della
Corte di Cassazione in tema della sospensione condizionale della tema prevede che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di esaminare tut elementi richiamati dall’art. 133 c.p., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui prevalenti in senso ostativo (Sez. 4, Sentenza n. 48013 del 12/07/2018, Rv. 273995);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2025.