Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16868 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16868 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
sul * ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FRANCOLISE il 30/09/1966
avverso l’ordinanza del 04/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
Aed dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di
Milano ha revocato la semilibertà, misura in atto nei confronti di NOME
NOME COGNOME in relazione alla pena in esecuzione di cui al titolo n. SIEP
2022/4477 del Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano.
che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento
Considerato risulta proposto personalmente, senza ministero del difensore, con atto
sottoscritto, depositato il 18 dicembre 2024, dunque in data successiva al 3
agosto 2017 e all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art.
1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo così imponendo che il
l’inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente,
ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del
21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272011 – 01).
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere
dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 marzo 2025