Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione d’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile in materia penale, un esito processuale che sottolinea l’importanza di fondare le proprie impugnazioni su motivi solidi e non meramente ripetitivi. La Suprema Corte di Cassazione, con una decisione concisa ma perentoria, ha respinto le doglianze di una ricorrente, confermando la valutazione già effettuata dalla Corte d’Appello riguardo la congruità della pena inflitta. Questo caso ci permette di approfondire i criteri di ammissibilità dei ricorsi e le conseguenze di una loro violazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso un’ordinanza della Corte d’Appello di Lecce. L’imputata, attraverso il suo difensore, aveva impugnato la sentenza di merito e, tra i vari motivi, aveva contestato l’individuazione della pena base utilizzata per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. In sostanza, si lamentava che la pena di partenza fosse eccessiva.
La Corte d’Appello, nel decidere sul precedente gravame, aveva già affrontato questo specifico punto. I giudici di secondo grado avevano ritenuto la pena congrua, tenendo in considerazione sia il ruolo specifico svolto dalla ricorrente nella vicenda criminosa, sia il fatto che le erano già state riconosciute e applicate le circostanze attenuanti generiche, che comportano una diminuzione della sanzione.
La Decisione della Cassazione e il Concetto di Ricorso Inammissibile
Nonostante la precedente valutazione, la difesa ha proposto un ulteriore ricorso per Cassazione, insistendo sulla medesima questione. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ciò significa che i giudici non sono entrati nel merito della questione (cioè, non hanno riesaminato se la pena fosse giusta o sbagliata), ma si sono fermati a una valutazione preliminare, concludendo che il ricorso non possedeva i requisiti per essere esaminato.
La conseguenza diretta di tale declaratoria, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna della ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un ragionamento lineare e conforme ai principi del diritto processuale. I giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione specifica e adeguata sul punto contestato. La pena base era stata giudicata congrua in relazione a due elementi chiave:
1. Il ruolo della ricorrente: La sua partecipazione al fatto di reato era stata valutata per determinare un punto di partenza sanzionatorio adeguato.
2. Le attenuanti generiche: Il riconoscimento di queste circostanze dimostra che il giudice aveva già operato una personalizzazione della pena, mitigandola in considerazione degli aspetti favorevoli all’imputata.
Secondo la Cassazione, non sussistevano elementi per sostenere l’assenza di una motivazione specifica da parte dei giudici d’appello. Il ricorso, pertanto, si risolveva in una mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti, senza introdurre nuove e valide censure di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o le valutazioni di merito già compiute nei gradi precedenti. Esso serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando un punto è stato già adeguatamente motivato dalla Corte d’Appello, riproporlo in Cassazione senza sollevare specifici vizi di legittimità conduce a una declaratoria di inammissibilità. Le implicazioni pratiche sono significative: oltre a vedere respinta la propria istanza, il ricorrente subisce conseguenze economiche rilevanti, come la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, che funge da deterrente contro impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione relativa alla determinazione della pena base era già stata esaminata e motivata adeguatamente dalla Corte d’Appello, la quale l’aveva ritenuta congrua in relazione al ruolo della ricorrente e alle attenuanti generiche concesse.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa aveva considerato la Corte d’Appello per definire la pena congrua?
La Corte d’Appello aveva considerato due elementi principali: il ruolo specifico svolto dalla ricorrente nella vicenda criminosa e il fatto che le erano già state riconosciute e applicate le circostanze attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25852 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25852 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESAGNE il 06/06/1998
avverso l’ordinanza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Lecce, pronunciandosi quale Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza
presentata da NOME COGNOME finalizzata a ottenere la rideterminazione della pena di due anni, otto mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa, che gli era
stata irrogata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi con la sentenza irrevocabile deliberata il 28 novembre 2011.
Ritenuto che con l’incidente di esecuzione oggetto di vaglio la ricorrente riproponeva quanto aveva già dedotto nel giudizio di cognizione, relativamente
all’illegalità del trattamento sanzionatorio che gli era stato irrogato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, che veniva escluso nel giudizio
di merito.
Ritenuto che dalla sentenza presupposta emergeva che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi non aveva specificato che la
pena base era corrispondente al limite edittale previsto dalla fattispecie oggetto di contestazione, con la conseguenza che non vi sono elementi per sostenere l’assenza di una specifica motivazione in ordine al discostamento dalla misura edittale vigente all’epoca del fatto di reato.
Ritenuto che avverso la sentenza di merito era stato proposto appello e che, tra i motivi di impugnazione, vi era anche quello relativo all’individuazione della pena base per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, reputata congrua rispetto al ruolo svolto dalla ricorrente della vicenda criminosa in esame, anche alla luce del fatto che alla stessa erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.
Per queste ragioni, il ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2025.