Ricorso inammissibile in Cassazione: Analisi di una Condanna alle Spese
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce le conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando come una valutazione non adeguata dei motivi di appello possa comportare non solo la conferma della sentenza precedente, ma anche ulteriori sanzioni economiche. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le responsabilità del ricorrente.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di una Corte d’Appello. Il ricorrente contestava specificamente la determinazione della pena inflittagli, ritenendola eccessiva. Secondo la sua difesa, la Corte territoriale non aveva valutato correttamente gli elementi a sua disposizione, applicando una sanzione sproporzionata.
L’oggetto del contendere, quindi, non era la colpevolezza in sé, ma il quantum della pena, un aspetto che la Corte d’Appello aveva stabilito in una misura di poco superiore al minimo previsto dalla legge, motivando tale scelta con la particolare gravità del fatto commesso.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha preso una decisione netta e procedurale. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione sollevata dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente: la verifica dei requisiti stessi dell’impugnazione.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è duplice e severa per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione e, inoltre, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha basato la propria decisione su una considerazione centrale nel giudizio di legittimità. Il ricorso era focalizzato sulla determinazione della pena, che secondo i giudici era stata ‘congruamente operata’ dalla Corte d’Appello. La pena, sebbene leggermente superiore al minimo edittale, era stata giustificata in modo logico e adeguato in base alla ‘gravità del fatto commesso’.
La Cassazione ha ribadito, implicitamente, un principio cardine: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di merito. Non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti se questa è immune da vizi logici o giuridici. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta sufficiente e corretta, il ricorso del ricorrente si risolveva in una mera richiesta di nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Per questo motivo, il ricorso inammissibile è stata la conclusione inevitabile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità concreti (come la violazione di legge o il vizio di motivazione) e non sulla speranza di ottenere una riconsiderazione del merito della vicenda. La dichiarazione di inammissibilità non è una mera archiviazione, ma un provvedimento con conseguenze economiche tangibili per chi lo propone senza validi presupposti.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate che gravano inutilmente sul sistema giudiziario. Pertanto, prima di adire la Suprema Corte, è essenziale un’analisi rigorosa dei motivi, per evitare che l’ultimo tentativo di difesa si trasformi in un ulteriore aggravio di costi.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile in questo caso?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la contestazione riguardava la determinazione della pena, che i giudici di appello avevano già congruamente motivato in base alla gravità del fatto. La richiesta del ricorrente era, di fatto, una domanda di nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso?
Nel caso specifico esaminato dall’ordinanza, la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente è stata fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24774 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24774 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il 13/09/1993
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME censura
l’inosservanza dell’art.
62-bis cod. pen., per effetto della mancata applicazione
delle attenuanti generiche, e il vizio di motivazione sul punto e sulla determinazione della pena;
Considerato che tale motivo, oltre ad essere meramente reiterativo
dell’atto di appello, risulta aspecifico, in quanto si risolve nella mera prospettazione di principi di diritto relativi alle attenuanti generiche non riferiti
alla motivazione della sentenza impugnata;
Ritenuto che sul punto la motivazione contenuta nel provvedimento
impugnato risulta congrua, in quanto la Corte d’appello ha valorizzato i numerosi precedenti penali riportati dal ricorrente (cfr. p. 6 della sentenza
impugnata);
Considerato che sono inammissibilità per aspecificità le censure formulate
dal ricorrente in ordine alla determinazione della pena, congruamente operata, peraltro, dalla Corte di appello in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità del fatto commesso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025.