Ricorso inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto in sede di legittimità. Questo provvedimento sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprendere meglio le ragioni e le conseguenze di una simile pronuncia.
I Fatti del Processo
Un imputato, dopo essere stato giudicato dalla Corte d’Appello di Roma, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il suo obiettivo era contestare la sentenza di secondo grado, sperando in un annullamento o in una riforma della decisione. Le sue lamentele, o doglianze, si concentravano su specifici aspetti della sentenza, tra cui l’esclusione di una causa di giustificazione e la quantificazione della pena (la cosiddetta dosimetria).
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 22727/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello della sua ammissibilità. La conseguenza diretta di questa pronuncia è stata duplice: la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato a pagare non solo le spese del procedimento, ma anche un’ulteriore somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore del provvedimento risiede nelle motivazioni. La Cassazione ha ritenuto che i motivi del ricorso non fossero conformi a quanto richiesto dalla legge per un giudizio di legittimità. In sostanza, il ricorrente non ha sollevato questioni sulla corretta interpretazione o applicazione di norme giuridiche, ma ha semplicemente riproposto le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno osservato che il ricorso era costituito da ‘doglianze meramente riproduttive’ di censure già ‘adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito’.
In altre parole, il tentativo era quello di ottenere una ‘alternativa lettura delle risultanze processuali’, un’operazione che è preclusa alla Corte di Cassazione. Quest’ultima non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici di primo e secondo grado. Il ricorso, pertanto, mancava dei requisiti essenziali per poter essere esaminato nel merito, risultando così inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione del giudice d’appello e riproporre le stesse difese. È necessario, invece, individuare specifici vizi di legge nella sentenza impugnata, come un’errata interpretazione di una norma o un vizio logico nella motivazione. Un ricorso che si limiti a criticare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, senza evidenziare profili di illegittimità, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di costi per il ricorrente. La decisione serve da monito: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che va utilizzato con perizia, non un’ulteriore possibilità per discutere all’infinito sulla valutazione delle prove.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Non sollevavano questioni di legittimità, ma miravano a ottenere una diversa valutazione dei fatti, cosa non consentita in sede di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa non è permesso fare quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, non è permesso chiedere alla Corte di Cassazione una ‘alternativa lettura delle risultanze processuali’, ovvero un nuovo esame dei fatti e delle prove. Il suo compito è giudicare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non riesaminare il merito della causa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22727 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22727 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FORMIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 148 – R.G. n. 1273/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito e volte ad ottenere una alternativa lettura delle risultanze processuali (si vedano, in particolare, pag. 2 della motivazione, sulla esclusione dell’esimente invocata; pagg. 2 e 3 della motivazione sul trattamento sanzionatorio, anche con riferimento alle ragioni della dosimetria della pena);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024.