Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Impugnazioni Generiche
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, ribadendo il proprio ruolo di giudice di legittimità e non di merito. Quando un’impugnazione non presenta motivi di diritto validi ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte, la conseguenza è inevitabile: la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese.
I Fatti del Caso
Un cittadino, dopo aver visto confermata la sua condanna dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sentenza d’appello, datata 10 dicembre 2024, aveva già confermato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale della stessa città il 16 maggio 2024.
Il ricorrente articolava la sua impugnazione su tre principali doglianze, che tuttavia, secondo la Suprema Corte, non facevano altro che riproporre profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza del 11 settembre 2025, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione si basa su principi procedurali consolidati e sottolinea l’importanza di formulare un ricorso in Cassazione in modo specifico e pertinente.
Le Motivazioni della Decisione
L’analisi delle motivazioni permette di comprendere i pilastri su cui si fonda la decisione della Corte.
Censure Generiche e Richiesta di Riesame nel Merito
Il primo punto cruciale evidenziato dalla Corte è la natura del ricorso. Le doglianze presentate non erano altro che una riproposizione di argomenti già vagliati, senza una critica specifica alle argomentazioni giuridiche della sentenza d’appello. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di rivalutare i fatti e le prove, un’operazione che esula dalle sue competenze. La Suprema Corte, infatti, non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
L’Importanza della “Doppia Conforme” e il ricorso inammissibile
Un elemento determinante è stato il richiamo al concetto di “doppia conforme”. Poiché sia il Tribunale che la Corte d’Appello erano giunti alla medesima conclusione, il ricorso in Cassazione incontrava un ostacolo ancora più significativo. In questi casi, è necessario che il ricorrente evidenzi vizi logici o giuridici manifesti nella motivazione della sentenza d’appello, cosa che non è avvenuta. Il ricorso si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti, in palese contrasto con quanto accertato e con la giurisprudenza consolidata.
Contrasto con la Giurisprudenza di Legittimità
Infine, la Corte ha rilevato che le argomentazioni del ricorrente si ponevano in netto contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. L’atto di impugnazione deve basarsi su solide argomentazioni giuridiche e non su interpretazioni soggettive che non trovano riscontro nei principi di diritto affermati dalla stessa Cassazione. La mancanza di una critica puntuale e l’insistenza su tesi già respinte hanno quindi reso il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza rappresenta un monito importante: il ricorso per Cassazione non è una terza occasione per discutere i fatti di una causa. È uno strumento tecnico che richiede l’individuazione di specifici errori di diritto o vizi di motivazione nella sentenza impugnata. Proporre un ricorso generico, ripetitivo e finalizzato a un nuovo esame del merito porta non solo al rigetto, ma anche a conseguenze economiche significative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione alla Cassa delle ammende. La decisione riafferma la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e i rigorosi limiti di ammissibilità dei ricorsi.
Che cosa significa ricorso inammissibile?
Significa che un’impugnazione viene respinta dalla Corte senza nemmeno essere esaminata nel merito, perché non rispetta i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge. Ad esempio, perché le critiche sono generiche o chiedono una nuova valutazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per tre ragioni: 1) si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in primo e secondo grado; 2) chiedeva un riesame dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione; 3) le tesi proposte erano in contrasto con la giurisprudenza consolidata.
Cosa si intende per “doppia conforme”?
Nel contesto di questa ordinanza, si riferisce alla situazione in cui la sentenza della Corte d’Appello ha confermato pienamente la decisione del Tribunale di primo grado. Questa doppia valutazione concorde rende più difficile contestare la ricostruzione dei fatti davanti alla Cassazione, rafforzando la necessità di presentare motivi di ricorso strettamente legati a questioni di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31979 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31979 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAZZARINO il 09/06/1984
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta il 10 dicembre 2024, confermativa della decisione di primo grado, che veniva presentato nell’interesse di NOME COGNOME.
Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, che veniva articolato in tre doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali dell’ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di NOME COGNOME, che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali.
Ritenuto, inoltre, che l’atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di appello di Caltanissetta, in linea con la pronuncia emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 16 maggio 2024, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 – 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, COGNOME, Rv. 248192 – 01).
Ritenuto, infine, che il ricorso di NOME COGNOME si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata, che non consente di prefigurare le incongruità motivazionali censurate, trovandoci in presenza di una “doppia conforme” (tra le altre, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, COGNOME, Rv. 252615 – 01; Sez. 3, n. 10613 del 01/02/2002, COGNOME, Rv. 221116 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso I’ll settembre 2025.