Ricorso Inammissibile: Perché Ripetere le Stesse Difese non Funziona in Cassazione
L’ordinanza n. 15540/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul concetto di ricorso inammissibile nel processo penale. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Quando un ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza individuare vizi specifici nella sentenza, il suo destino è segnato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Messina per una condotta oltraggiosa avvenuta in un luogo pubblico alla presenza di più persone. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna.
Il nucleo della difesa si basava su una serie di contestazioni già avanzate nel precedente grado di giudizio, relative all’interpretazione dei fatti e alla valutazione delle prove. Tuttavia, come vedremo, questa strategia si è rivelata infruttuosa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle accuse, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso presentato non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale in caso di inammissibilità.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha fornito una motivazione chiara e netta. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché era una “mera replica” di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dai giudici di merito. In altre parole, l’appellante non ha introdotto nuovi elementi di diritto né ha evidenziato errori logici o giuridici manifesti nella sentenza della Corte d’Appello.
I giudici di legittimità hanno osservato che la decisione impugnata era:
* Giuridicamente corretta: Le norme sono state applicate in modo appropriato.
* Puntuale: La sentenza ha risposto in modo specifico a tutte le doglianze difensive.
* Coerente: Le motivazioni erano logiche e basate sulle prove acquisite, come la natura pubblica del luogo e la presenza di più persone al momento del fatto.
La Cassazione non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia palesemente illogica o contraddittoria. Poiché nel caso di specie la motivazione era solida e ben argomentata, il ricorso, essendo ripetitivo e non specifico, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere redatto con estrema perizia tecnica. Non basta essere in disaccordo con la decisione precedente. È necessario individuare e argomentare in modo preciso i vizi di legittimità (errori di diritto) o i vizi logici (contraddizioni o illogicità manifeste) della sentenza impugnata. Proporre un ricorso inammissibile, che si limita a riproporre le stesse questioni fattuali, non solo non porta all’annullamento della condanna, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente, come il pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende. La strategia difensiva deve evolvere in ogni grado di giudizio, adattandosi alle specifiche funzioni di ciascuna corte.
Cosa significa ricorso inammissibile in questo contesto?
Significa che la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso senza esaminarne il merito, poiché lo ha ritenuto proceduralmente difettoso. Nello specifico, l’appello si limitava a ripetere argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove e valide questioni di diritto.
Per quale motivo il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza diretta prevista dall’art. 616 del Codice di Procedura Penale. Tale norma stabilisce che, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente debba essere condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una sanzione pecuniaria a favore di questo specifico fondo statale.
È possibile presentare in Cassazione le stesse argomentazioni dell’appello?
No. L’ordinanza chiarisce che un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle medesime difese già esaminate. Deve, invece, individuare specifici errori di diritto o palesi vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a replicare le doglianze precedenti è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15540 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali ri al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre c immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione al luogo, pubblico, teatro della condotta oltraggiosa e alla presenza di più persone nel momento in cui furono proferite le frasi riport nel capo di imputazione;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 marzo 2024.