Ricorso Inammissibile: Analisi di una Recente Ordinanza della Cassazione
Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza che dichiara un ricorso inammissibile, una decisione che, sebbene di natura prettamente procedurale, comporta conseguenze significative per il ricorrente. Questo provvedimento ci offre l’opportunità di approfondire cosa significa quando un ricorso viene respinto in questa fase preliminare e quali sono gli effetti pratici di tale pronuncia.
I Fatti Processuali
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria in data 21 novembre 2024. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il ricorso è stato quindi esaminato dalla Settima Sezione Penale in un’udienza tenutasi il 14 aprile 2025.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
Dopo aver ascoltato la relazione svolta dal Consigliere e dato avviso alle parti, la Corte ha emesso la sua decisione. Con una concisa ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia chiude definitivamente la porta a un esame nel merito delle censure sollevate dal ricorrente contro la sentenza d’appello. La decisione non entra nel vivo delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un controllo preliminare sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’accesso al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è un provvedimento sintetico che non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, in generale, un ricorso viene dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tutte di natura procedurale. Tra le cause più comuni vi sono il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione, la presentazione di motivi non consentiti dalla legge (ad esempio, la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, che è preclusa in Cassazione), o la carenza dei requisiti formali dell’atto di ricorso.
La decisione della Corte, in questo caso, si limita a statuire l’esito, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
Le implicazioni di una declaratoria di inammissibilità sono drastiche. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile; ciò significa che la condanna stabilita dalla Corte d’Appello non può più essere messa in discussione. In secondo luogo, il ricorrente subisce un pregiudizio economico non indifferente, essendo obbligato a farsi carico di tutte le spese del procedimento e della sanzione aggiuntiva. Questo caso evidenzia l’importanza cruciale di una redazione attenta e tecnicamente ineccepibile del ricorso per Cassazione, un atto che richiede una profonda conoscenza delle strette maglie del giudizio di legittimità.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso esaminato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
La sentenza impugnata è diventata definitiva a seguito di questa ordinanza?
Sì, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, che non può più essere impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29831 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29831 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 23/04/1980
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
presente provvedimento omettere te generalità e gli altri.dati identificativi, a norma dell’ari, 52 dIgs, 196/03 in quanto’ el disposto d’ufficio vd di parte
a richies
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imposto dalla legge
R.G. n. 2915/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 572 cod. p
Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla sussistenza dell’aggravante contestata, al g di comparazione tra circostanze. Al trattamento sanzionatorio;
Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già correttamen valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una non consen
rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, nonché perché generici risp alla motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.