Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che questo sia fondato su motivi validi e non meramente ripetitivi. Un recente provvedimento della Corte Suprema ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, soprattutto quando la storia personale dell’imputato, segnata da precedenti penali, gioca un ruolo decisivo. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere le ragioni dietro la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo. Quest’ultima aveva confermato la decisione del Giudice di primo grado, negando all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva al carcere. La difesa lamentava la violazione di specifiche norme procedurali e una presunta mancanza di motivazione da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, stabilendo che il ricorso non possiede i requisiti minimi per essere esaminato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali, entrambi cruciali per comprendere la logica del sistema processuale penale.
Critiche Ripetitive e Aspecifiche
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella natura stessa delle censure mosse dalla difesa. I giudici supremi hanno osservato che i motivi del ricorso non erano altro che una riproposizione di argomenti già ampiamente vagliati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Presentare in Cassazione le stesse doglianze, senza introdurre nuovi profili di violazione di legge, trasforma l’impugnazione in una “mera critica reiterativa”. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge. Pertanto, i ricorsi basati su lamentele generiche o fattuali sono destinati all’inammissibilità.
La Rilevanza dei Precedenti Penali e del Giudizio Prognostico
Il secondo e più sostanziale motivo riguarda la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva. La Corte d’Appello aveva negato tale beneficio basandosi sui “numerosi e recenti pregiudizi” dell’imputato. Questi precedenti penali, secondo i giudici di merito, non solo rendevano impossibile formulare un giudizio prognostico favorevole, ma dimostravano una “elevata attitudine delinquenziale” del soggetto. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione completa ed esauriente, sottolineando come la concessione di pene alternative al carcere dipenda strettamente da una valutazione sulla personalità del condannato e sul rischio di recidiva. A fronte di una storia criminale significativa, i giudici hanno coerentemente escluso la possibilità di applicare una sanzione meno afflittiva del carcere.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere tecnico e mirato a denunciare vizi di legittimità specifici, non una generica insoddisfazione per la sentenza. Per gli avvocati, ciò significa che è essenziale elaborare motivi di ricorso nuovi e pertinenti, che non si limitino a ripetere quanto già discusso in appello. Per gli imputati, la decisione sottolinea come i precedenti penali abbiano un peso determinante nella valutazione della concessione di benefici come le pene sostitutive. Un ricorso inammissibile, infine, non è privo di conseguenze: oltre a rendere definitiva la condanna, comporta un onere economico significativo per il ricorrente, che deve farsi carico delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte erano semplici ripetizioni di argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello, oltre a essere generiche e basate su questioni di fatto che non possono essere riesaminate in Cassazione.
Qual è stato il motivo principale per cui all’imputato è stata negata la pena sostitutiva?
La pena sostitutiva è stata negata a causa dei numerosi e recenti precedenti penali dell’imputato. Secondo i giudici, questi dimostravano una sua elevata propensione a delinquere e impedivano una prognosi favorevole riguardo al suo futuro comportamento.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20645 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20645 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore AVV_NOTAIO si duole della violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, deducendo anche mancanza di motivazione – perché costituite da mere doglianze versate in fatto e di natura aspecifica.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi – secondo un coerente argomentare giuridico – dalla Corte di appello di Palermo nella sentenza impugnata. In essa, condividendo l’impostazione espressa dal Giudice di primo grado, si evidenzia infatti la inapplicabilità dell’invocata pena sostitutiva, stanti i numerosi e recen pregiudizi annoverati dal soggetto, ritenuti non idonei alla formulazione di un favorevole giudizio prognostico e, anzi, dimostrativi della sussistenza di una elevata attitudine delinquenziale del soggetto. A fronte di tale esaustiva motivazione, l’impugnazione non oltrepassa la soglia della mera critica reiterativa.
Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09 maggio 2024.