Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
Quando una sentenza di condanna viene emessa, l’imputato ha il diritto di impugnarla. Tuttavia, l’accesso ai gradi superiori di giudizio non è incondizionato. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quando un’impugnazione viene bloccata sul nascere, attraverso la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e critici, anziché limitarsi a ripetere argomentazioni già respinte.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su due punti principali: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello e un’errata applicazione della legge penale. In sostanza, il ricorrente sosteneva che la sua responsabilità penale era stata affermata unicamente sulla base di prove indiziarie, ritenute insufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’appellante contestava la logica seguita dai giudici di merito. Tuttavia, la Suprema Corte ha osservato che i motivi presentati non erano nuovi. Essi, infatti, riproducevano le medesime censure già adeguatamente esaminate e disattese con argomentazioni giuridiche corrette dalla Corte d’Appello. Il ricorso, pertanto, mancava di una critica specifica e puntuale alle ragioni esposte nella sentenza impugnata, trasformandosi in una mera riproposizione di difese già valutate.
La Decisione della Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come l’appello non possa essere un’occasione per richiedere una terza valutazione del merito dei fatti. Il compito della Cassazione è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove. Poiché il ricorso si limitava a riproporre questioni già risolte senza evidenziare vizi specifici della sentenza di secondo grado, è stato giudicato non meritevole di essere esaminato nel merito.
Ad esempio, la Corte d’Appello aveva già chiarito la rilevanza del fatto che una carta di pagamento prepagata, utilizzata nell’ambito dei fatti contestati, fosse intestata proprio all’imputato, ritenendo irrilevante che un annuncio online fosse stato pubblicato sotto un altro nome.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: l’effetto devolutivo dell’appello. Il ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica doglianza. Deve, al contrario, attaccare specificamente i punti della sentenza impugnata che si ritengono errati. Un ricorso che, come nel caso di specie, si rivela essere una fotocopia delle argomentazioni già presentate in appello, senza confrontarsi criticamente con la decisione di secondo grado, perde la sua funzione e diventa un inutile dispendio di risorse giudiziarie. La Corte ha quindi ribadito che la genericità e la ripetitività dei motivi portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione in esame ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, conferma che un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma definitiva della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Quest’ultimo è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, mirando a scoraggiare la presentazione di appelli palesemente infondati o dilatori. In secondo luogo, l’ordinanza riafferma il ruolo e i limiti del giudizio di legittimità, che non è e non può essere un terzo grado di merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se non soddisfa i requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto tale perché si limitava a riproporre argomenti già esaminati e respinti nel grado precedente, senza muovere una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
È sufficiente contestare che la condanna si basi solo su prove indiziarie per ottenere un annullamento in Cassazione?
No, non è sufficiente. Il ricorrente non può limitarsi a contestare genericamente la valutazione delle prove. Deve, invece, dimostrare in modo specifico e logico dove la motivazione della sentenza impugnata è stata carente, contraddittoria o manifestamente illogica nell’analizzare tali prove. Una semplice riproposizione della propria tesi difensiva non è ammessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11454 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11454 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l’erronea applicazione di legge penale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente (assertivamente fondato su mere prove indiziarie), non è consentito, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, dove si evidenzia l’intestazione all’imputato della carta PostePay e l’irrilevanza che l’annuncio fosse a nome di tale NOME);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Il Consigliere Estensore