Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte all’Appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione analizzata oggi offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e i motivi che possono condurre a una sua secca bocciatura. Affrontiamo il concetto di ricorso inammissibile, un esito che non solo conferma la decisione impugnata ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Questo caso dimostra come la riproposizione di argomenti già esaminati, senza sollevare vizi specifici della sentenza, sia una strategia destinata al fallimento.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello de L’Aquila, ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, contestando la valutazione dei fatti e la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
L’Appello Davanti alla Corte di Cassazione
Il ricorrente ha basato le sue argomentazioni su censure che, a dire della Corte, erano una mera replica di quelle già adeguatamente vagliate e respinte dai giudici di merito. In particolare, si contestava la ricostruzione dei fatti e si tentava di screditare la testimonianza della persona offesa, sostenendo che la sua credibilità fosse compromessa dal solo fatto di essersi costituita parte civile nel processo. Questa mossa, secondo la difesa, rivelava una natura calunniosa delle sue accuse.
Le ragioni del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha rapidamente liquidato le argomentazioni difensive, etichettandole come inammissibili. I giudici hanno chiarito che il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, il ricorso non evidenziava vizi di legittimità, ma si limitava a riproporre una diversa lettura delle prove, già motivatamente esclusa dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando diversi punti chiave. In primo luogo, le argomentazioni del ricorrente erano una semplice ripetizione di profili di censura già esaminati e disattesi, senza aggiungere nuovi elementi di diritto. I giudici di merito avevano fornito una motivazione giuridicamente corretta, puntuale e immune da palesi incongruenze logiche.
In secondo luogo, la Corte ha respinto fermamente il tentativo di minare la credibilità della persona offesa basandosi unicamente sulla sua costituzione di parte civile. I giudici hanno specificato che tale atto è un diritto della vittima e, di per sé, non è sufficiente a dimostrare un intento calunnioso o a rendere inattendibili le sue dichiarazioni. La valutazione della credibilità era stata effettuata correttamente nel merito e non poteva essere rimessa in discussione in sede di legittimità sulla base di un argomento così debole.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
A seguito della dichiarazione di ricorso inammissibile, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È interessante notare che la Corte non ha condannato il ricorrente a rimborsare le spese legali alla parte civile, poiché le difese di quest’ultima non avevano inciso sulla decisione finale. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità specifici e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
 
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a replicare censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza sollevare specifici vizi di legittimità (come violazione di legge o vizi di motivazione) o quando tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
La costituzione di parte civile della persona offesa è sufficiente a renderla non credibile?
No. Secondo la Corte, il solo fatto che la persona offesa si sia costituita parte civile per chiedere un risarcimento non è, di per sé, un elemento idoneo a dimostrare la natura calunniosa delle sue dichiarazioni o a minarne la credibilità soggettiva.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6057 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6057  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni della parte civile;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali ris al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre c immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le considerazioni spese dal primo capoverso di pagina 3 nel descrivere il portato dell’ordinanza nella parte prescritt espressamente violata dal ricorrente dando corpo all’ipotesi di reato contestata e la no occasionalità dell’incontro siccome confortata dalle dichiarazioni della persona offesa, la credibilitità soggettiva risulta inadeguatamente attinta dal ricorso sul solo e non suffic riferimento alla costituzione di parte civile, di per sé inidoneo a disvelare la natura calun delle relative propalazioni);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen. ma non la condanna alla rifusione delle spese del grado affrontate dalla parte civil le cui difese non hanno inciso sulla decisione assunta
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2024.