Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Condanna
Quando una sentenza di secondo grado non soddisfa, la tentazione di rivolgersi alla Corte di Cassazione è forte. Tuttavia, è fondamentale comprendere che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte lo ribadisce con chiarezza, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato sulla semplice riproposizione di argomenti già valutati e respinti. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato era stato condannato per una condotta violenta e il suo principale argomento difensivo, sia in appello che in Cassazione, verteva su un punto specifico: sosteneva che l’azione violenta si fosse verificata quando il pubblico ufficiale aveva già terminato il proprio atto d’ufficio, cercando così di far venire meno un elemento costitutivo del reato contestato. La Corte d’Appello aveva già esaminato e rigettato questa tesi, ritenendola infondata sulla base delle prove acquisite.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
Nonostante la precedente valutazione, il ricorrente ha riproposto la medesima doglianza dinanzi alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: il ricorso per cassazione deve denunciare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o vizi logici manifesti nella motivazione) e non può essere utilizzato per sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando come l’unica censura mossa dal ricorrente fosse una mera riproduzione di un argomento già ‘adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito’. Secondo i giudici di legittimità, la sentenza della Corte d’Appello aveva fornito argomentazioni ‘giuridicamente corrette, puntuali’ e ‘coerenti’ con le prove emerse nel processo, oltre che ‘immuni da manifeste incongruenze logiche’.
In sostanza, il tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti è stato respinto. La Cassazione ha ribadito che non è suo compito riesaminare il materiale probatorio, ma solo verificare che la decisione impugnata sia stata presa nel rispetto delle regole procedurali e con una motivazione logica e coerente. Poiché il ricorso non presentava nuovi profili di illegittimità ma si limitava a riproporre una tesi fattuale già scartata, è stato giudicato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, a tale declaratoria seguono due precise conseguenze: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione importante: il ricorso in Cassazione non è una terza chance per discutere i fatti. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare specifici errori di diritto o palesi vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Presentare un ricorso inammissibile, basato sulla semplice riproposizione di argomenti già respinti, non solo è inutile ai fini di un possibile annullamento della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, che si vedrà addebitare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere argomenti già respinti dalla Corte d’Appello?
Secondo questa ordinanza, il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione non procede all’esame del merito della questione perché non vengono sollevati nuovi vizi di legittimità o palesi errori logici della sentenza precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in Euro 3.000.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, l’ordinanza chiarisce che il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di un giudice di ‘terzo grado’ per riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6038 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6038 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GREGORIO DI CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANlA
dato avviso alle parti;
udita la relUione svolta dal Consigliere COGNOME;
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata riproduce un doglianza ( la asserita realizzazione della condotta violenta di cui al capo 2 allorquand soggetto qualificato aveva già eseguito l’atto d’ufficio di sua competenza) già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali ris al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre c immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le considerazoni spese alla pagina 3, penultimo capoverso, e in particolare le stringenti considerazioni espresse dall’ultimo periodo di tale capoverso);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2024.