Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte all’Appello
L’ordinanza n. 5572 del 2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Quando un’impugnazione si basa su motivi già esaminati o non consentiti, l’esito è un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il proponente. Questo caso offre uno spaccato chiaro delle ragioni che portano a tale declaratoria.
I Fatti Processuali: Dal Giudizio di Appello al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Palermo. L’imputato, ritenendo la decisione ingiusta, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze all’intervento della Suprema Corte. Tra le varie doglianze, spiccava la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, che i giudici di merito avevano negato.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, verificando se l’impugnazione possiede i requisiti per essere giudicata. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali. In primo luogo, ha rilevato che le censure proposte non erano altro che una riproposizione di questioni già ampiamente vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano fornito argomenti giuridicamente corretti, puntuali e coerenti, immuni da vizi logici manifesti. Proporre nuovamente le stesse questioni in Cassazione, senza evidenziare un vero errore di diritto, rende il ricorso privo di fondamento.
La Valutazione di Merito non è Censurabile in Cassazione
Il punto cruciale riguarda la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Cassazione ha sottolineato che la valutazione circa la tenuità del fatto è un tipico giudizio “di merito”, riservato ai giudici di primo e secondo grado. La Corte d’Appello aveva negato il beneficio basandosi sul “tenore oggettivo della condotta”, ritenendolo incompatibile con la particolare tenuità. Questa valutazione, essendo basata sui fatti e adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità. La Cassazione non può sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito se quest’ultimo ha ragionato in modo logico e coerente con le prove acquisite.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende impugnare una sentenza di condanna. Il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore possibilità per ridiscutere i fatti e le prove. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Quando un ricorso è manifestamente infondato, ripetitivo o mira a ottenere un inammissibile riesame del merito, la sua sorte è segnata. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di sanzioni economiche che hanno una funzione dissuasiva rispetto a impugnazioni meramente dilatorie o pretestuose.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una ripetizione di questioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con argomentazioni giuridicamente corrette e prive di vizi logici.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in 3.000 Euro.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare i fatti di un processo, come la gravità di una condotta?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo. Le valutazioni fattuali, come la gravità di una condotta ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p., se logicamente motivate dal giudice di merito, non sono sindacabili in sede di Cassazione.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5572 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5572  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché di profili di censura già adeguatamente vagli e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispet portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre ch immuni da manifeste incongruenze logiche ( in particolare negando l’applicabilità dell’art 131 facendo leva sul tenore oggettivi della condotta, ritenuto incompatibile alla disposizi reclamata dal ricorso con valutazione di merito che si sottrae, per quanto già evidenziato, censure prospettabili in sede di legittimità;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 gennaio 2024.