Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Motivi Generici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione. Il caso analizza i limiti dell’appello in sede di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a chiedere una nuova valutazione delle prove, la sua sorte è segnata.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Taranto, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, articolando la sua difesa su tre motivi principali. Con il primo, contestava la valutazione della sua responsabilità, chiedendo di fatto una nuova analisi dell’intero compendio probatorio. Con il secondo motivo, metteva in discussione la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato. Infine, con il terzo, sollevava dubbi sull’elemento psicologico del reato.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, rigettandoli tutti in modo netto e dichiarando l’impugnazione inammissibile. La decisione si fonda su argomentazioni precise che delineano i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
Le motivazioni del ricorso inammissibile
La Corte ha ritenuto il primo motivo una semplice riproduzione di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito. La difesa, secondo i giudici, invocava una “generica rivalutazione del compendio probatorio”, attività preclusa in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato giudicato “manifestamente infondato”, poiché la sentenza d’appello aveva già fornito una motivazione specifica e corretta sulla questione sollevata. Infine, il terzo motivo è stato considerato “del tutto genericamente proposto”, in quanto non era stato oggetto di una specifica contestazione nel precedente grado di giudizio e, comunque, formulato in modo vago rispetto alle ragioni della responsabilità.
Le conclusioni
A fronte della palese infondatezza e genericità dei motivi, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione comporta conseguenze significative per il ricorrente: non solo la condanna diventa definitiva, ma egli è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge specifici e puntuali, non su un generico dissenso rispetto alla valutazione dei fatti operata dai giudici di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, riproduttivi di censure già respinte nei precedenti gradi di giudizio e miravano a una rivalutazione delle prove, attività non consentita in sede di Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di una causa?
No, in base a quanto stabilito nell’ordinanza, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Pertanto, non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o del compendio probatorio, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5758 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5758 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COGNOME il 21/01/1973
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo in ordine alla responsabilità è riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di mer invocandosi dalla difesa una generica rivalutazione del compendio probatorio, inaccessibile i sede di legittimità;
Ritenuto che il secondo motivo sulla sussistenza degli elementi oggettivib soggettivi reato contestato è manifestamente infondato rispetto alla specifica corretta motivazione re dalla sentenza sull’analoga doglianza in appello ( v. pg. 7) circa la duplice valenza dell’o arrecata ;
Ritenuto che il terzo motivo sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato è del tu genericamente proposto non essendo, come si desume dal testo della sentenza, oggetto di specifica devoluzione in appello e, comunque, genericamente proposto rispetto alle ragioni della responsabilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024