Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14870 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14870 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME COGNOME nato a NAPOLI il 08/02/1983 COGNOME nato a NAPOLI il 18/12/1978
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato, con unico atto, nell’interesse di COGNOME e
COGNOME
considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge
e vizi motivazionali della sentenza impugnata, con particolare riguardo alla prova della responsabilità, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena
inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non
solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per
l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità
delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale
enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati cong riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato, anche in relazione al contenuto della motivazione della sentenza impugnata (cfr. fgg. da 11 a 18 di essa), la quale, peraltro, è conforme a quella di primo grado, sicché il dedotto vizio di travisamento delle prove avrebbe dovuto avere carattere macroscopico in caso di doppia conforme e tanto non si rileva nella statuizione impugnata, che relega al merito ogni censura difensiva inerente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ed al concorso di persone;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto che nulla deve essere liquidato alla parte civile che ha depositato le sue conclusioni, tuttavia prive di un concreto apporto rispetto alla confutazione delle ragioni sostenute in ricorso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. VA.LiA suL ue, Dt ciAl2.-rc t: Così deciso, il 14 gennaio 2025.