Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13933 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13933 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 31/03/1983 NOME nato il 31/05/1977
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avv!so alle parti;
udita la delazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME
considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in
relazione all’art. 62
bis cod. pen. (per entrambi), nonché l’insufficienza della
motivazione avuto riguardo all’eccessività della pena inflitta (per la sola Bucatica)
ed alla misura della sicurezza dell’allontanamento dal territorio dello Stato a pena espiata (per entrambi), sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo,
benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 6 – 7 della sentenza
impugnata sulla congruità della pena inflitta; pagg. 7 e 8 sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed infine pag. 8 sulla
motivata misura di sicurezza dell’allontanamento dal territorio dello stato, in ragione dell’accentuata pericolosità dei ricorrenti);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il COsigliere Estensore