Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19732 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19732 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOMECUI 03MILIF) nato il 13/05/1987
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
NOMECOGNOME condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 4, e 80 comma 2,
d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e di 4.500,00 euro di mul articolando un motivo unico di ricorso, deduce vizio di motivazione in relazione all’omessa indicazi
delle ragioni per le quali è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per l’emissione di sente proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.;
Considerato che il motivo unico del ricorso espone doglianze riproduttive di deduzioni g adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scan
da specifica critica con il ricorso, e comunque prive di specificità, perché le censure propost contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica i
ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc.
comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa
delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inannmissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.