Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19561 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19561 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BITONTO 11 11/02/1987
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della
motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di f aggravato, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una divers
lettura dei dati processuali e di un differente giudizio di attendibilità delle f prova – con particolare riferimento alle dichiarazioni del teste COGNOME no
è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non s di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiut
nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia porta alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che l
sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato
ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pag. 8-10 del sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fin della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.