Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19549 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19549 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 15/12/1976
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e
difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 494 e 640, comma secondo, n. 2 e
2-bis cod. pen., non è sorretto da
concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indica chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso e non si coniuga alla enunciazione di specifiche
richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non
solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per
l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità
delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, ha analiticamente indicato i plurimi e convergenti elementi posti a base dell’affermazione di responsabilità per i delitti ascritti all’odierno ricorrente (s vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnati);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.