Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19546 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19546 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANDURIA il 29/01/1955
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
considerato che il primo e secondo motivo con cui si muovono doglianze in
ordine all’omessa rinnovazione istruttoria ed alla inutilizzabilità della prova appaiono manifestamente infondati alla luce delle argomentazioni svolte dalla
Corte di appello a pag. 5 e 6 della motivazione in cui vengono spiegate le ragioni sulla base delle quali ritenere superflua ogni ulteriore attività istruttoria, peraltro
non tempestivamente richiesta, e la piena utilizzabilità della dichiarazione indiretta in assenza di tempestiva richiesta di escussione del teste di riferimento ;
che, il terzo motivo in tema di mancata applicazione dell’art. 131 bis è
reiterativo a fronte delle corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello e poste a fondamento della negazione del beneficio;
che il quarto motivo deduce doglianze in tema di pena non deducibili nel
giudizio di legittimità;
che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione dell’applicazione
delle pene sostitutive, è meramente riproduttivo di profili di censura già
adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pagina 8 della sentenza impugnata).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso, 15/04/2025