Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza della Corte di Cassazione che dichiara un ricorso inammissibile rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché pone fine al percorso di impugnazione e rende definitiva la sentenza precedente. Analizziamo una recente decisione per comprendere le dinamiche e le conseguenze di tale esito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha scelto di esercitare il suo diritto di impugnazione, proponendo ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto gli atti e valutato il ricorso, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’impugnazione inammissibile. Questa decisione impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente. In sostanza, il ricorso non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità, necessario perché i giudici possano esaminare la fondatezza dei motivi di impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è un provvedimento sintetico che si limita a statuire l’esito del giudizio e le conseguenze per il ricorrente, senza esplicitare nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Generalmente, un ricorso inammissibile può derivare da vizi di forma (come il mancato rispetto dei termini per la presentazione), dalla proposizione di motivi non consentiti dalla legge (ad esempio, la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità), o dalla manifesta infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata. La decisione della Corte presuppone, quindi, la sussistenza di uno di questi vizi, che ha reso superfluo un esame approfondito del caso.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
Le implicazioni di una declaratoria di inammissibilità sono significative e gravose per chi ha proposto il ricorso. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello diventa irrevocabile e definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali sostenute nello stesso giudizio di Cassazione. Infine, la Corte ha inflitto una sanzione pecuniaria aggiuntiva di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza reali possibilità di accoglimento.
Qual è stato l’esito del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa, in pratica, che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti di legge per essere esaminato nel merito. Di conseguenza, la Corte non valuta la fondatezza delle argomentazioni e la sentenza precedentemente emessa diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19146 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19146 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a VITTORIA il 25/01/1978
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, co
già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata
(si veda pagina 4) che, peraltro, ha sottolineato che tale recidiva è stata già riconosciuta in precedenti condanne;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle
ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025
e estensore
Il Presid nte