Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco si fanno più stringenti. Non tutte le doglianze possono essere esaminate. Un recente provvedimento ci offre l’occasione per analizzare il concetto di ricorso inammissibile e le sue dirette conseguenze. Il caso riguarda un imputato che, dopo la condanna in Appello, ha tentato la via della Cassazione, vedendosi però respingere il ricorso con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.
I Fatti del Caso: Il Percorso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, ritenendo ingiusta tale decisione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento. L’obiettivo era quello di ottenere un annullamento o una riforma della sentenza di condanna.
Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. La Suprema Corte, riunitasi in udienza, ha esaminato il ricorso proposto e lo ha ritenuto non meritevole di accoglimento nel merito.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
Con una sintetica ma chiara ordinanza, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: la Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti necessari per essere giudicato.
Di conseguenza, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato a sostenere due oneri economici:
1. Il pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando come la sentenza impugnata fosse giuridicamente corretta e ben argomentata. Secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello aveva fatto corretta applicazione degli argomenti giuridici sia per quanto riguarda l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, sia per la sussistenza stessa del reato contestato.
In sostanza, il ricorso non presentava vizi o critiche valide che potessero mettere in discussione la logicità e la correttezza giuridica della decisione di secondo grado. Di fronte a un ricorso che non solleva questioni di legittimità fondate, ma che magari tenta di riproporre una valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito, la Cassazione è tenuta per legge a dichiararne l’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Non si possono riproporre ai giudici supremi le stesse questioni di fatto già discusse in Appello. Il loro compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta conseguenze significative. In primo luogo, rende definitiva la condanna. In secondo luogo, comporta un esborso economico non indifferente per il ricorrente, che deve farsi carico non solo delle spese del procedimento ma anche di una sanzione pecuniaria. Questa misura ha anche una funzione deterrente, per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere giudicato. La decisione impugnata diventa quindi definitiva.
Perché il ricorso in questo caso è stato giudicato inammissibile?
È stato giudicato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza della Corte d’Appello fosse basata su argomenti giuridici corretti e che il ricorso non sollevasse valide questioni di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18928 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18928 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a IVREA il 16/02/1990
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della
motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un
diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimento alla dichiarazione testimoniale resa da COGNOME NOMECOGNOME non
è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta
nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la
sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2-3 della sentenza impugnata ove si ritiene pienamente integrato il reato ascritto all’odierno ricorrente in tutti i suoi elementi costitutivi) facendo applicazione di corret argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.