Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20516 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20516 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 05/09/1981
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 624-bis, primo
e terzo comma, 625, nn. 2 e 7, 56-624-bis, 625, nn. 2 e 7, cod. pen.;
rilevato che, con l’unico motivo, il ricorso prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, lamentando
un’erronea valutazione del quadro probatorio operata dai Giudici di merito;
ritenuto che esso sia, in primo luogo, aspecifico perché deduce, in maniera del tutto generica, l’assenza di elementi di riscontro rispetto all’affermazione di
responsabilità dell’imputato, senza peraltro confrontarsi in alcun modo con la motivazione resa dalla Corte di appello;
ritenuto, inoltre, che il motivo sia manifestamente infondato alla luce della congrua e logica motivazione del provvedimento impugnato che ha delineato, in
maniera del tutto adeguata, il significativo quadro indiziario posto alla base del giudizio di responsabilità (v., in particolare, la pag. 3 della sentenza di appello);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente