Ricorso inammissibile: la Cassazione conferma la condanna
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco si fanno più stringenti. Non basta avere torto o ragione nel merito, ma è fondamentale che il ricorso rispetti precisi requisiti di legge. Un esempio emblematico è l’ordinanza n. 22247/2025, che ha dichiarato un ricorso inammissibile, mettendo la parola fine a una vicenda giudiziaria e confermando la condanna precedente. Analizziamo cosa significa e quali sono le conseguenze.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un individuo, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 20 settembre 2024. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di tentare l’ultima via possibile per far valere le proprie ragioni, impugnando la sentenza davanti alla massima istanza giurisdizionale.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, incaricata di valutare il ricorso, ha emesso un’ordinanza dal contenuto tanto breve quanto perentorio: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa dell’impugnazione. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione in modo estremamente sintetico, come spesso accade in queste ordinanze di rito. I giudici supremi hanno rilevato che la sentenza della Corte d’Appello era supportata da una “motivazione logica ed esaustiva”. In altre parole, la decisione dei giudici di merito era stata ben argomentata, coerente in ogni sua parte e completa nell’analisi dei fatti e del diritto.
Di fronte a una motivazione così solida, il ricorso per cassazione, che per sua natura può vertere solo su questioni di legittimità (cioè violazioni di legge o vizi di motivazione) e non di fatto, è stato ritenuto privo dei presupposti per essere discusso. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesamina l’intera vicenda, ma un giudice della legge. Se la legge è stata applicata correttamente e la motivazione è impeccabile, non c’è spazio per un ulteriore esame. Di qui, la inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ci offre uno spunto fondamentale sulla funzione della Corte di Cassazione e sulle conseguenze di un ricorso inammissibile.
In primo luogo, la decisione rende definitiva la sentenza di condanna della Corte d’Appello. Con l’ultimo grado di impugnazione precluso, la sentenza passa in giudicato e deve essere eseguita.
In secondo luogo, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende serve da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. Il sistema giudiziario cerca così di scoraggiare le impugnazioni proposte al solo scopo di ritardare l’esecuzione della pena. Questo caso insegna che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità, specialmente quando ci si rivolge al vertice della giurisdizione, dove il vaglio di ammissibilità è particolarmente rigoroso.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti di forma o di sostanza previsti dalla legge per essere esaminato nel merito. Di conseguenza, il giudice lo respinge senza valutare se le ragioni dell’appellante siano fondate o meno, rendendo definitiva la decisione precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali sostenute nello specifico grado di giudizio e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile in questa vicenda?
La Corte ha stabilito l’inammissibilità perché ha giudicato la motivazione della sentenza della Corte d’Appello come ‘logica ed esaustiva’. Ciò implica che la decisione impugnata era ben argomentata e priva di vizi di legittimità che potessero giustificare un esame da parte della Suprema Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22247 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22247 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CANICATTI’ il 04/06/1979
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 5841/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
385 cod. pen.);
esaminati i motivi di ricorso;
ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura il vizio della
motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza del dolo e all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico,
risultando del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la censura;
rilevato che, in ogni caso, il ricorrente non aveva dedotto in appello il
profilo afferente all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e che il trattamento sanzionatorio, così come determinato dal giudice di primo
grado, è stato ritenuto congruo dalla Corte d’appello, con motivazione logica ed esaustiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26/05/2025