Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21460 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21460 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a SANTA NOME COGNOME VETERE il 28/02/1974 NOME COGNOME nato a SANTA NOME COGNOME VETERE il 18/03/1994
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i separati ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da
NOME e NOME COGNOME, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo i ricorsi censure assolutamente generiche circa la
mancanza di idonea motivazione a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità degli imputati.
Considerato che la pronuncia impugnata, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo in
punto di responsabilità, esente da vizi logici e convergente con quello del
Tribunale.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e
591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il P serte