Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21338 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21338 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 25/01/1958
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l’affermazione
in ordine alla penale responsabilità, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di
inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non
solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per
l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità
delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già
dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto
di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso,
con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277334 – 01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, COGNOME, Rv. 251028 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 2 sulla provenienza delittuosa dei beni, anche alla luce delle modalità dell’accertamento, della mancata spiegazione e della tardività e genericità delle successive dichiarazioni; pagg. 3 e 4 sul diniego delle generiche in ragione degli elementi negativi indicati);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.