Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28254 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28254 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 24/09/1980
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di furto pluriaggravato di cui agli artt. 61, n. 5, 624 e 625, n. 2, cod. pen. (capo a) e
ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen. (capo b).
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in ordine all’erronea qualificazione del fatto di cui al capo a), non è
consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena
di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag.
2), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Ritenuto che il suddetto motivo è, altresì, manifestamente infondato e generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod.
proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti e il percorso logico-giuridico effettuato dal primo giudice;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
ore COGNOME Il Presidente