Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26788 Anno 2025
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26788 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a PALERMO il 11/11/2000 NOME nato a PALERMO il 23/06/1997
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che il ricorso di COGNOME da un lato ripropone, nei medesimi
termini dell’appello, le questioni attinenti alla responsabilità penale dell’imputato, senza tuttavia sollevare alcuna questione di legittimità e limitandosi a formulare
ipotesi ricostruttive alternative, che non possono trovare seguito in questa sede, e, per altro lato, pone una questione di interpretazione sistematica del combinato
disposto degli artt. 628, terzo comma, n. 1 ed art. 112 cod. pen. che, oltre ad essere manifestamente infondata, è proposta per la prima volta in questa sede, e
non è quindi consentita ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per violazione della catena devolutiva;
ritenuto, in relazione al ricorso di COGNOME, che quello proposto non abbia le
minime caratteristiche del ricorso in cassazione, mancando in radice la formulazione di una questione di legittimità, limitandosi l’atto alla ripetizione delle
doglianze dell’appello sulla responsabilità dell’imputato;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.