Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26222 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26222 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GINOSA il 07/12/1965
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale
Corte di appello di Lecce, a seguito di annullamento con rinvio disposto, in pun di trattamento sanzionatorio, dalla Terza Sezione Penale della Corte di cassazion
con sentenza n. 43995 del 19 settembre 2023, ha ridotto la pena inflitta in ord al reato di cui agli artt. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e 81 cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (manifesta illogicità della motivazione
soprattutto con riferimento al trattamento sanzionatorio irrogato) non è consenti in sede di legittimità, perché genericamente inerente al trattamento punitivo
quale è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui terminazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 3 e 4 sen
app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente gica; e che la rivalutazione del compendio probatorio, pure invocata dal ricorren
è del tutto preclusa in ragione del fatto che su di esso si è formato il giud atteso che la Terza sezione di questa Corte aveva disposto l’annullamento unica
mente con riguardo al trattamento sanzionatorio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am mende.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore